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La nuova rottamazione delle cartelle - “rottamazione-quinquies”

Studio Carli, 13/01/2026

Con la Legge di Bilancio 2026 il Legislatore introduce una nuova versione della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, comunemente denominata rottamazione (c.d. rottamazione-quinquies).

La nuova misura presenta alcuni elementi di continuità con le precedenti definizioni, ma introduce anche specifiche novità. Di seguito se ne illustrano i principali profili.

La rottamazione-quinquies riguarda i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Restano pertanto esclusi i carichi affidati dal 1° gennaio 2024 in avanti.

Sono tuttavia previste alcune eccezioni:

  • rientrano nella definizione i carichi affidati dal 2000 al 2017 già oggetto di precedenti rottamazioni (dalla prima alla terza, incluso il c.d. saldo e stralcio), anche qualora la relativa definizione sia divenuta inefficace;
  • sono ammessi anche i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, sia divenuta inefficace la rottamazione-quater.

La norma consente la definizione agevolata dei seguenti debiti:

  • somme dovute per omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
  • somme derivanti da liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e IVA;
  • somme dovute per omesso versamento di contributi previdenziali INPS, con esclusione dei casi derivanti da accertamento.

Per i carichi relativi a sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, la definizione opera limitatamente agli accessori: è possibile non corrispondere interessi (incluse le maggiorazioni), interessi di mora, interessi di rateizzazione e aggio. Resta dovuta la sanzione (capitale) oltre alle eventuali spese.

Rientrano nella definizione anche i carichi affidati all’Agente della riscossione inseriti in procedimenti avviati a seguito di:

  • istanze ex Legge 3/2012 (composizione della crisi/piano del consumatore);
  • procedure ex D.Lgs. 14/2019 (ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore).

Il pagamento può avvenire anche secondo modalità/tempi dell’eventuale decreto di omologazione.

Il contribuente che presenta la dichiarazione di adesione potrà estinguere il debito versando esclusivamente: le somme dovute a titolo di capitale, le eventuali spese di notifica, le spese per procedure esecutive. Non sono invece dovuti: sanzioni, interessi (compresi gli interessi di mora), somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione.

La dichiarazione di adesione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2026, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’agente della riscossione e disponibile nell’area riservata del sito.

Nella domanda dovranno essere indicati: i carichi che si intendono definire, il numero delle rate prescelto, l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi oggetto di definizione, la rinuncia espressa al contenzioso in essere.

Il pagamento potrà avvenire: in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026; oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con prima rata in scadenza il 31 luglio 2026.

L’importo minimo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro.

Sulle rate successive alla prima saranno applicati interessi al tasso del 3,00% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione renderà disponibile, nell’area riservata del contribuente, il prospetto di liquidazione delle somme dovute.

La presentazione della dichiarazione di adesione produce i seguenti effetti:

  • sospensione dei pagamenti relativi a precedenti rateizzazioni in corso, fino alla scadenza della prima o unica rata della rottamazione;
  • rilascio del DURC regolare, con revoca in caso di successiva decadenza;
  • blocco dell’avvio di nuove procedure esecutive e sospensione di quelle in corso, salvo il caso in cui sia già stato effettuato il primo incanto con esito positivo.

La decadenza dalla rottamazione-quinquies si verifica nei casi di: mancato o insufficiente versamento dell’unica rata, mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, mancato o insufficiente versamento dell’ultima rata prevista dal piano.

La definizione non produce effetti (o diviene inefficace) in caso di mancato/insufficiente versamento:

  • dell’unica rata (se pagamento in unica soluzione); oppure
  • di 2 rate, anche non consecutive; oppure
  • dell’ultima rata.

In caso di inefficacia, i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto.

Nota importante: non è prevista la “tolleranza” dei 5 giorni prevista in precedenti definizioni.

In caso di decadenza dalla definizione agevolata, i carichi oggetto della rottamazione-quinquies non potranno essere nuovamente rateizzati.

Approfondimenti e chiarimenti

Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it

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