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Rottamazione-quinquies 2026 - Le novità operative emerse con l’apertura del portale

22/01/2026

Con l’attivazione, dal 20 gennaio 2026, della procedura telematica per la presentazione delle domande di adesione alla rottamazione-quinquies, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito importanti chiarimenti operativi che incidono in modo significativo sulle valutazioni da effettuare.

Questa informativa non ripercorre la disciplina generale, già illustrata nella nostra circolare tecnica, ma si concentra sulle novità e sugli aspetti pratici emersi nelle FAQ ufficiali.

Per l’analisi completa della normativa e dell’ambito applicativo è disponibile la circolare di approfondimento

È ora possibile presentare immediatamente la domanda di adesione, senza attendere ulteriori provvedimenti.

La presentazione anticipata consente di attivare da subito gli effetti protettivi della procedura, in particolare:

  • il divieto di avvio di nuove azioni esecutive;
  • la sospensione di quelle già in corso (salvo incanto già concluso);
  • il blocco di nuovi fermi amministrativi e ipoteche.

Questo aspetto è stato espressamente confermato dall’Agenzia nelle FAQ ed è uno dei principali motivi per cui attendere può essere controproducente.

Un ulteriore chiarimento ufficiale riguarda i debiti contributivi INPS.

È stato confermato che, dalla presentazione della domanda:

  • il contribuente non è considerato inadempiente;
  • è quindi possibile ottenere un DURC regolare.

Attenzione: in caso di successiva decadenza, la regolarità viene revocata con effetti retroattivi.
Questo rende fondamentale valutare attentamente la sostenibilità del piano di pagamento.

Tra le novità più rilevanti:

  • possono essere inseriti nella rottamazione-quinquies i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni (prime tre, saldo e stralcio, rottamazione-quater);
  • solo se, alla data del 30 settembre 2025, i benefici risultavano persi per mancato pagamento.

Non rientrano invece i debiti per i quali le rate risultavano regolarmente pagate a tale data.

Questo aspetto richiede una verifica puntuale della posizione e non può essere valutato in modo automatico.

Le FAQ chiariscono un punto delicato:

  • la legge consente di restare in arretrato con una rata senza decadenza immediata;
  • la rata successiva viene imputata a copertura di quella saltata.

Se, a fine piano, risulta non pagata l’ultima rata, la definizione decade automaticamente, anche se tutte le altre risultano versate.

Questo meccanismo rende particolarmente rischiose le rateazioni spinte al massimo.

Un ulteriore chiarimento operativo:

  • con la presentazione della domanda, i pagamenti delle rateizzazioni in corso relative ai debiti rottamabili sono sospesi fino al 31 luglio 2026;
  • alla stessa data, tali rateizzazioni vengono automaticamente revocate se la rottamazione è accolta.

Se nello stesso piano convivono debiti rottamabili e non rottamabili, il contribuente dovrà continuare a pagare separatamente questi ultimi.

Le novità operative confermano che la rottamazione-quinquies: non è una sanatoria generalizzata e richiede verifiche su: natura dei carichi, precedenti definizioni, effetti su DURC e procedure, sostenibilità del piano rateale.

Un’adesione non correttamente pianificata può comportare: perdita dei benefici, ripresa della riscossione sull’intero debito originario, impossibilità di nuove rateizzazioni.

Lo Studio assiste i contribuenti: nella verifica dei carichi effettivamente definibili, nell’analisi delle posizioni già oggetto di precedenti rottamazioni, nella scelta di un piano di pagamento sostenibile e nella gestione corretta della procedura, evitando cause di decadenza.

Lo Studio ha già provveduto a trasmettere la richiesta tramite il portale per i clienti per i quali risultano pendenze note.

Per i clienti per i quali, sulla base delle informazioni in nostro possesso, non emergono pendenze, la richiesta non è stata inoltrata.

Qualora vi fossero dubbi in merito alla propria posizione o si ritenesse di avere eventuali pendenze, si invita a contattare lo Studio per le opportune verifiche.

Approfondimenti e chiarimenti

Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it

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