Rottamazione quinquies – raccomandazioni
12/02/2026
Con la legge di Bilancio 2026 (L. 30/12/2025, n. 199) è stata introdotta la nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, nota come “Rottamazione-quinquies”. In sintesi, possono rientrare i debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con chiusura della pendenza pagando solo capitale e spese di notifica-procedure esecutive, senza sanzioni e senza interessi (né di mora né iscritti a ruolo) e con azzeramento dell’aggio.
Il punto più delicato, nella pratica, riguarda le rateazioni già in corso al momento della domanda. La norma prevede che, presentata l’adesione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni vengano sospesi fino alla scadenza della prima (o unica) rata della definizione, fissata al 31 luglio 2026. Questo effetto, però, va letto in modo “chirurgico”: la sospensione opera solo per i carichi effettivamente inseriti nella domanda e definibili, non come sospensione generalizzata di ogni debito presente nella posizione del contribuente.
È qui che si annida il rischio più frequente: i piani di dilazione “misti”, cioè quelli che includono insieme carichi rottamabili e debiti che non rientrano nella sanatoria (si pensi, a titolo di esempio, ad alcune entrate locali o a partite comunque non ricomprese nell’istanza). In queste situazioni, la rateazione non si “ferma” integralmente: deve proseguire per la quota di debito non definita. Se, confidando nella sospensione, si interrompe anche il pagamento della parte non rottamabile, si può decadere dalla dilazione residua e subire la ripresa delle ordinarie azioni di recupero. In altre parole, quando nello stesso piano convivono debiti “dentro” e “fuori” rottamazione, si continua a pagare ciò che resta fuori, altrimenti la tutela della rateazione si perde.
Sul piano operativo, per evitare calcoli manuali e soprattutto errori, l’indicazione pratica è quella di utilizzare i canali che restituiscono gli importi “puliti” (cioè al netto delle somme sospese perché oggetto di adesione). In particolare, il pagamento delle rate relative ai debiti non inseriti nella domanda può essere gestito tramite i servizi telematici (ad esempio “Paga online”) e gli strumenti collegati, utilizzando i codici presenti sui moduli di pagamento. In alternativa, è possibile richiedere assistenza agli sportelli dell’Agente della riscossione per ottenere i moduli corretti.
Occorre anche tenere presente che la sospensione è una fase transitoria che arriva al 31 luglio 2026. A quella data, per i carichi oggetto di definizione, le precedenti dilazioni sospese vengono meno in relazione a quei debiti; inoltre, in caso di decadenza dalla rottamazione, le regole di “rientro” in una dilazione ordinaria possono risultare più penalizzanti rispetto a una gestione ordinata sin dall’inizio. Per questo, prima di “mettere in pausa” qualsiasi pagamento, è essenziale ricostruire con precisione quali carichi sono stati inseriti nell’istanza e quali invece restano da pagare regolarmente.
Approfondimenti e chiarimenti
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