RLS obbligo comunicazione all’Inail entro il 31 Marzo
Studio Carli, 25/03/2026
Entro il 31 marzo 2026 i datori di lavoro sono tenuti a comunicare all’Inail i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), come previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il RLS è la figura che rappresenta i lavoratori per tutti gli aspetti legati alla sicurezza e alla prevenzione nei luoghi di lavoro ed è presente in tutte le aziende o unità produttive, comprese quelle in cui operano esclusivamente soci lavoratori. La modalità di individuazione varia in funzione delle dimensioni aziendali: nelle realtà fino a 15 dipendenti viene eletto direttamente dai lavoratori o può essere individuato a livello territoriale, mentre nelle aziende con più di 15 lavoratori è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali oppure direttamente dai lavoratori in assenza di queste.
Il numero dei rappresentanti è anch’esso legato alla dimensione aziendale e cresce al crescere dell’organico. Il RLS svolge un ruolo centrale nella gestione della sicurezza, in quanto ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro, di essere consultato preventivamente in merito alla valutazione dei rischi e all’organizzazione delle misure di prevenzione, nonché di ricevere tutte le informazioni e la documentazione relativa alla sicurezza aziendale. L’incarico deve poter essere svolto senza perdita di retribuzione e con adeguati mezzi e spazi, e il rappresentante gode delle stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali.
Per quanto riguarda l’adempimento in scadenza, si precisa che la comunicazione all’Inail deve essere effettuata solo in caso di nuova nomina o designazione dell’RLS, e non ogni anno. L’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni, e deve essere adempiuto per ciascuna unità produttiva in cui sia presente il rappresentante.
La trasmissione avviene esclusivamente in modalità telematica tramite il servizio “Comunicazione RLS” disponibile sul portale Inail e può essere effettuata dal datore di lavoro o da un soggetto delegato. Devono essere indicati i dati identificativi del rappresentante e le informazioni relative alla nomina o elezione; è inoltre necessario conservare la documentazione a supporto, come il verbale di elezione o l’accettazione dell’incarico.
In caso di mancata o incompleta comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 71,20 a 427,17 euro.
Si ricorda quindi che l’adempimento riguarda esclusivamente le situazioni in cui nel corso del 2025 o nei primi mesi del 2026 sia intervenuta una nuova nomina o una variazione del RLS, mentre non è richiesto alcun invio in assenza di modifiche. Ricordiamo che lo Studio non segue la materia della sicurezza.
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