Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità
Studio Carli, 01/04/2026
Il quadro normativo di riferimento per le agevolazioni fiscali riconosciute alle persone con disabilità è quello delle disposizioni “storiche” (in particolare L. 104/1992) e quello più recente del D.Lgs. 62/2024.
In concreto, i benefici fiscali spettano a seconda della specifica condizione accertata (ad esempio non vedenti e sordi, persone con disabilità psichica o mentale titolari di indennità di accompagnamento, persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazioni, persone con ridotte o impedite capacità motorie). In molti casi le agevolazioni possono essere utilizzate anche dal familiare che sostiene la spesa, quando la persona con disabilità è fiscalmente a carico, cioè con reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.
Un capitolo molto rilevante riguarda l’auto. Per i soggetti rientranti nelle categorie ammesse, l’acquisto del veicolo consente, in presenza dei requisiti, la detrazione IRPEF del 19% calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro (costo comprensivo di IVA). Questa è una soglia importante: se il prezzo dell’auto è superiore, la detrazione si ferma comunque a quel limite. Accanto alla detrazione, è prevista l’IVA agevolata al 4% (in luogo dell’aliquota ordinaria) per l’acquisto di autovetture nuove o usate entro specifici limiti tecnici: fino a 2.000 cc per benzina/ibrido, fino a 2.800 cc per diesel/ibrido e, per l’elettrico, potenza non superiore a 150 kW. È inoltre possibile l’esenzione dal bollo auto e, per i veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità, anche l’esenzione dall’imposta di trascrizione al PRA nei passaggi di proprietà; l’esenzione bollo può spettare anche se il veicolo è intestato al familiare, quando la persona con disabilità è fiscalmente a carico.
Nella pratica, l’attenzione va posta su due aspetti che spesso generano errori: i requisiti “soggettivi” (categoria di disabilità e documentazione sanitaria/verbale) e, per alcune casistiche, i requisiti “oggettivi” del mezzo. Ad esempio, per le ridotte o impedite capacità motorie la disciplina può richiedere che il veicolo sia adattato alla guida o al trasporto in funzione della disabilità; in altri casi (come non vedenti o sordi) l’adattamento non è necessariamente richiesto. Per evitare contestazioni, conviene impostare l’acquisto “bene” prima dell’emissione della fattura, verificando intestazione, diciture e documenti da consegnare al concessionario.
Sul fronte delle spese sanitarie e dell’assistenza, la normativa consente di dedurre integralmente dal reddito complessivo le spese mediche generiche e le spese di assistenza specifica (ad esempio assistenza infermieristica e riabilitativa, prestazioni rese da personale qualificato addetto all’assistenza di base, educatori professionali, operatori dedicati ad attività di animazione e terapia occupazionale, se sostenute nei limiti e con i requisiti previsti). Per molte spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche, ecc.) resta invece la detrazione IRPEF del 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro. Per l’acquisto di determinati mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento, è prevista anche l’IVA al 4%.
Per qualsiasi approfondimento si veda l’opuscolo dell’Agenzia delle Entrate aggiornato a febbraio 2026.
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