Operatori sanitari e IVA
Studio Carli, 24/04/2026
Si segnala che, anche per il 2026, resta confermato il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche. In tali casi, la certificazione dei compensi deve avvenire con modalità analogiche e i relativi dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, che a partire dai dati 2025 prevede invio annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
La disciplina trova fondamento nel D.Lgs. 81/2025, che ha reso strutturale il divieto di fatturazione elettronica per queste operazioni, anche in considerazione delle esigenze di tutela della privacy dei pazienti.
Sul tema è recentemente intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E del 24.02.2026, fornendo chiarimenti rilevanti in merito al trattamento IVA e agli obblighi di fatturazione per alcune figure professionali operanti nell’ambito sanitario.
In particolare, è stato precisato che l’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie si applica esclusivamente alle professioni soggette a vigilanza sanitaria, individuate dall’art. 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. Di conseguenza, solo tali soggetti possono continuare a emettere fatture in formato non elettronico e trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Diversamente, figure come chiropratici, osteopati e chinesiologi, non rientrando tra le professioni sanitarie vigilate e non essendo le relative prestazioni detraibili tramite Sistema Tessera Sanitaria, non possono beneficiare dell’esenzione IVA. Per tali soggetti, pertanto, le prestazioni rese risultano imponibili e devono essere documentate mediante fattura elettronica tramite SdI.
Al contrario, il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, essendo espressamente ricompreso tra le professioni soggette a vigilanza, può applicare l’esenzione IVA e continua a certificare i compensi con modalità non elettroniche.
L’impostazione adottata dall’Agenzia delle Entrate evidenzia quindi un collegamento diretto tra esenzione IVA, obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria e divieto di fatturazione elettronica, basato sulla qualificazione formale della professione come “sanitaria vigilata”. Tale interpretazione, tuttavia, comporta un diverso trattamento tra operatori che, pur svolgendo attività con finalità sanitarie, non rientrano nel perimetro normativo individuato.
Si raccomanda pertanto di verificare con attenzione l’inquadramento della propria attività, al fine di applicare correttamente sia il regime IVA sia le modalità di fatturazione.
Approfondimenti e chiarimenti
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