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Auto aziendali in uso promiscuo – attenzione alle ricariche auto elettriche e optional

Studio Carli, 12/09/2025

Il 2025 si sta rivelando un anno di forte trasformazione per la gestione delle auto aziendali in uso promiscuo, con riflessi significativi sia sul piano fiscale che su quello organizzativo delle imprese. La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha infatti riformato il sistema di tassazione dei veicoli concessi ai dipendenti, orientandolo verso obiettivi di transizione ecologica e introducendo percentuali di imponibilità differenziate in base alla tipologia di alimentazione: 50% per i veicoli tradizionali, 20% per gli ibridi plug-in e 10% per gli elettrici.

Il metodo di calcolo resta quello forfetario, basato su 15.000 km moltiplicati per il costo chilometrico ACI, con aggiornamento annuale delle tabelle entro la fine dell’anno. Per accedere al nuovo regime è però indispensabile che contratto, immatricolazione e consegna del veicolo avvengano interamente dal 1° gennaio 2025.

Per i veicoli già ordinati o concessi in passato, il legislatore è intervenuto con il D.L. 19/2025 (convertito in L. 60/2025), introducendo una fase transitoria che consente di mantenere le vecchie percentuali (25%-60% in base alle emissioni di CO₂) in due casi:

  • veicoli concessi tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024;
  • veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati entro il 30 giugno 2025.

Oltre tale data, in assenza dei requisiti per il nuovo regime, si applica il criterio residuale del valore normale, con tassazione limitata alla quota riferibile all’uso privato.

Un aspetto particolarmente rilevante, chiarito dall’interpello n. 192/2025, è che la data effettiva di consegna diventa determinante: non basta stipulare il contratto entro il 2024, ma è necessario che la consegna avvenga entro il 30 giugno 2025 per beneficiare della disciplina transitoria. Le imprese devono quindi integrare i controlli documentali, verificando non solo contratto e immatricolazione, ma anche la data di effettiva consegna, spesso condizionata da fattori produttivi o logistici.

Accanto a questi chiarimenti, le risposte agli interpelli nn. 233/2025 e 237/2025 hanno ulteriormente precisato la disciplina relativa agli optional e alla ricarica delle auto elettriche. In particolare:

  • gli optional richiesti dai dipendenti e pagati tramite trattenuta in busta paga non incidono sulla base imponibile: il calcolo ACI resta ancorato al prezzo di listino standard, senza considerare accessori o personalizzazioni;
  • le spese di ricarica elettrica sono già comprese nel valore convenzionale ACI. Pertanto, se l’azienda fornisce una card per la ricarica presso colonnine pubbliche, l’importo speso non genera un fringe benefit ulteriore; al contrario, se la ricarica avviene presso l’abitazione e viene rimborsata, la somma diventa reddito imponibile;
  • in linea generale, qualsiasi costo sostenuto dal dipendente (ricarica privata, optional o superamento soglie di percorrenza) non riduce in alcun modo il fringe benefit tassabile.

Il principio di fondo resta la natura forfetaria del valore da assoggettare a tassazione: le tabelle ACI forniscono parametri standardizzati che non possono essere rettificati in base ai consumi reali o agli accordi individuali tra azienda e lavoratore.

In sintesi, dal quadro normativo e di prassi emergono tre direttrici operative:

  • nuovo regime agevolato, applicabile solo se contratto, immatricolazione e consegna ricadono interamente nel 2025;
  • disciplina transitoria, valida per le consegne fino al 30 giugno 2025 se l’ordine è stato effettuato entro il 2024;
  • criterio del valore normale, da utilizzare in tutti i casi non rientranti nei regimi sopra indicati.

Per le aziende, ciò comporta la necessità di rivedere budget e procedure interne, in quanto la tassazione delle auto aziendali in uso promiscuo, strumento molto diffuso, non è più neutrale e uniforme. È indispensabile adottare un approccio documentale rigoroso, che tenga conto delle date chiave e delle condizioni richieste dalla legge, così da garantire certezza fiscale e correttezza operativa.

Raccomandiamo alle imprese di adottare un approccio documentale rigoroso: verificare la data dell’ordine e del contratto di concessione; acquisire la documentazione di immatricolazione, monitorare la data di consegna al dipendente.

Di seguito un link con schema riassuntivo sulla tassazione fringe benefit alla luce delle nuove normative.

Approfondimenti e chiarimenti

Lo Studio Carli è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Contatti Tel. 0444 914447 - info@studiocarli.it

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