Legge di Bilancio 2026 – detrazioni per interventi di recupero edilizio, ecobonus, sismabonus e bonus mobili (spese sostenute nel 2026)
Studio Carli, 08/01/2026
Con la presente desideriamo riepilogare le principali agevolazioni fiscali previste per l’anno 2026 in materia di interventi edilizi, alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio (“Bonus casa”)
Per le spese sostenute nel 2026 continuano ad applicarsi le stesse aliquote previste per il 2025, con limite massimo di spesa pari a euro 96.000 per unità immobiliare (comprese le pertinenze), da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
Le detrazioni spettano nelle seguenti misure:
- 50% delle spese sostenute dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per interventi effettuati su abitazione principale;
- 36% delle spese sostenute in tutti gli altri casi (seconde case, immobili non abitazione principale, familiari conviventi, detentori dell’immobile, ecc.).
La riduzione delle aliquote al 36% e 30% è rinviata alle spese sostenute a partire dal 2027.
Ecobonus e Sismabonus
Anche per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, comprese le ipotesi di sismabonus acquisti, le aliquote applicabili alle spese sostenute nel 2026 sono allineate a quelle del bonus casa:
- 50% per interventi su abitazione principale, se sostenuti dal proprietario o titolare di diritto reale;
- 36% negli altri casi.
Anche in questo caso la riduzione delle percentuali è prevista solo a decorrere dal 2027.
Bonus mobili ed elettrodomestici
È confermata anche per il 2026 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio.
L’agevolazione:
- spetta per spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026;
- è riconosciuta a condizione che gli interventi edilizi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2025;
- prevede un limite massimo di spesa pari a euro 5.000.
Caldaie alimentate a combustibili fossili
Si ricorda che la legge di Bilancio 2025 ha previsto l’esclusione da agevolazioni gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con “caldaie uniche alimentate a combustibili fossili” (a nulla rilevando la classe energetica), esteso anche riqualificazione energetica (dunque, dal 2025, l’intervento non può più fruire né dell’ecobonus né rientrare tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio).
L’esclusione riguarda (CM 8/2025):
- a) le caldaie a condensazione/generatori d’aria calda a condensazione che risultano alimentati da combustibili fossili (es: gas)
- b) non anche:
- ▪i microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili)
- ▪i generatori a biomassa (D.Lgs. n. 199/2021)
- ▪le pompe di calore ad assorbimento a gas
- ▪i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed realizzati dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (DM 6/08/2020).
Si ricorda, infine, che alla sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione si applica l’aliquota propria del 50% (art. 16-bis, co. 3-bis, del TUIR).
Ulteriori precisazioni
- Dal 2026 non è più fruibile la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
- Il Superbonus non risulta prorogato per il 2026, salvo specifiche situazioni particolari disciplinate dalla normativa.
- Restano fermi i limiti complessivi di detraibilità per i contribuenti con redditi più elevati, da valutare caso per caso.
- Di seguito il link per un breve prospetto riassuntivo
Approfondimenti e chiarimenti
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